Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza

Antincendio

DISTANZE DI SEPARAZIONE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO

Con la presente si trasmettono le note del Comando VV.F. di Vicenza prot. n. 12581 del 10/05/2023 e del Ministero dell’Interno Dipartimento Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Ufficio per la P.I. e R.I. Roma, relative a un quesito sulle distanze di separazione per limitare la propagazione dell’incendio, formulato da un professionista.

1. quesito trasmissione Comando VV.F. VI prot. n 12581 del 10-05-2023.pdf

2. risposta della DCPREV prot. 11499 del 01-08-2023.pdf

MODULISTICA PRESENTAZIONE VALUTAZIONI PROGETTO E SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ, PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 7/8/2012, PER LE ATTIVITÀ INSERITE NEL PNRR, PNC O ZES

Sono pervenuti dal Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento VV.FF, del soccorso pubblico e della difesa civile, il prot. n. 9663, del 26/6/2023, con il quale si forniscono delucidazioni in merito alla specifica modulistica per gli adempimenti di prevenzione incendi inerenti alle attività che beneficiano del regime previsto dal PNRR, PNC o ZES, e il decreto direttoriale di adozione, prot. n. 3 del 26/6/2023, del suddetto Ministero.

ALLEGATI - Circolare Ministero Interno - nuova modulistica prevenzione incendi.zip

 

 

PROGETTO DI REINGEGNERIZZAZIONE DELL’APPLICATIVO WEB “PRINCE”

Prot. 14383 del 29/05/2023

Progetto di reingegnerizzazione dell’applicativo web “PRINCE” (PRevenzione INcendi CEntrale) – Servizi di compilazione e presentazione online delle istanze e segnalazioni per le attività non soggette alla disciplina del SUAP.

Si trasmette a codesti Ordini e Collegi Professionali la Circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento VV.F. n° 6367 del 02/05/2022, con la quale è stata resa operativa dall’08 maggio u.s. una nuova piattaforma per la presentazione online delle istanze e delle segnalazioni di prevenzione incendi per le attività non soggette alla disciplina degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.
Tale nuovo sistema comporterà un notevole vantaggio in termini temporali e di gestione delle istanze sia per i professionisti che per gli addetti di questo Comando incaricati della lavorazione delle istanze in argomento.
Si precisa comunque che in una prima fase iniziale sarà possibile ancora produrre le istanze con l’utilizzo della posta elettronica certificata.
Attesa l’importanza del servizio avviato, si invitano i professionisti ad utilizzare, fin da subito, la nuova piattaforma informatica, segnalando eventuali problematiche che dovessero emergere a questo Comando.

SCADENZE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER L’AGGIORNAMENTO PERIODICO OBBLIGATORIO

07/03/2022
Circolare n.22 Port. 180

Scadenze in materia di sicurezza antincendio e per l’aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio ed emergenza epidemiologica da Covid19 - Ulteriori aggiornamenti.

il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a fronte di una richiesta di chiarimenti formulata dalla RPT, ha fornito comunicazione pervenuta lo scorso 7 febbraio:

"L'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 ha stabilito che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad oggi fissato al 31 marzo 2022), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".
In merito all'aggiornamento obbligatorio per i professionisti antincendio, ne consegue che:

- i professionisti antincendio che non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno sino a 90 giorni dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissata al 31 marzo 2022);

- la normativa emergenziale (art. 103, comma 2 D.L. 18/2020) non detta una proroga tout court della scadenza del quinquennio di riferimento per l'aggiornamento dei professionisti antincendio, bensì garantisce a questi ultimi solamente un lasso di tempo maggiore per poter completare il proprio obbligo formativo; quindi, per coloro che hanno completato regolarmente l’aggiornamento obbligatorio entro il 26/8/2021, il nuovo quinquennio è iniziato il 27 agosto 2021 e le ore di formazione svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio;

- per coloro che completano l’aggiornamento in data successiva alla scadenza prevista del proprio quinquennio di riferimento, la citata normativa emergenziale mantiene valido l'atto abilitativo sino al completamento dell'obbligo di aggiornamento che, in ogni caso, dovrà essere antecedente il novantesimo giorno dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, facendo così iniziare il nuovo quinquennio di riferimento il giorno successivo al completamento del previsto obbligo formativo."

 

29/10/2021

Si ricorda agli iscritti che, in tema di  scadenze in materia di sicurezza antincendio e per l’aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, interpellato dal Consiglio Nazionale APPC e dalla Rete delle Professioni Tecniche, afferma la vigenza dell’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 e di conseguenza la validità delle iscrizioni negli elenchi antincendio fino a novanta giorni dopo dalla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata per il 31 marzo 2022.

dipvvf.DCPREV.REGISTRO UFFICIALE(U).0015826.21-10-2021.pdf

circolare CNAPPC N. 100 prot. 1196 del 29/10/2021