Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza

Norme Istituzionali e Professione

LEGGI DI RIFERIMENTO DELL'ORDINE

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. (testo in parte modificato dal D.L.L. 23/11/1944, n° 382)

 

R.D. n. 2537/1925 recante "Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto"

 

Norme sui Consigli degli Ordini e dei Collegi e sulle Commissioni centrali professionali (testo modificato dal D.P.R. 08/07/2005, n° 169)



LEGGE 3 AGOSTO 1947 N. 536 sulla quota di iscrizione

D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti.

 

D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169
Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali.

 

Decreto Presidente della Repubblica 07 agosto 2012 n. 137
Pubblicato sulla G.U. del 14.08.2012 n. 189: "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"

 

 

 

 


 

 


 

 

codice deontologico e Consiglio di Disciplina

Il nuovo CODICE DEONTOLOGICO IN VIGOLRE DAL 30.04.2021 sostituisce, mantenendone invariato l’impianto generale, il Codice approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta di Consiglio del 28 giugno 2017, ad eccezione dell’art. 9, deliberato nella seduta del 3 febbraio 2021, ed è entrato in vigore il 30 aprile 2021.

 

A seguito della Conferenza degli Ordini del 16 giugno 2017, il CNAPPC ha deliberato il NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR e PIANIFICATORI IUNIOR, in vigole il 1° settembre 2017.

 

La Riforma delle Professioni (art. 8 DPR 137/2012) ha previsto l'istituzione di Consigli di Disciplina territoriali cui affidare i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari a carico degli iscritti all'Albo.

Composizione del Consiglio Disciplinare dell'OAPPC di Vicenza

Professione

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Il 6 aprile, con il D.M.8 febbraio 2013, n. 34, recante il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico" (cfr. circ. prot. 271 dell'8/4/2013) hanno visto finalmente la luce le disposizioni attuative per la costituzione delle società tra professionisti.

DOMANDA ISCRIZIONE STP

DOMANDA CANCELLAZIONE STP

Consulta l'elenco delle Società Tra Professionisti iscritte alla sezione speciale dell'Albo

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PROFESSIONE ITALIA/ESTERO

Informazioni utili per i cittadini in possesso di titoli professionali conseguiti all'estero che intendono esercitare la professione in Italia iscrivendosi all'Albo professionale ai sensi di quanto previsto dal quadro normativo vigente.
L'Italia riconosce le qualifiche professionali estere (il cosiddetto riconoscimento professionale) applicando:
- alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria cioè la Direttiva 2005/36/CE, che prevede il riconoscimento della professione estera; rispetto a tale ambito l'autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento);
- alle qualifiche di provenienza non UE il DPR 394/99, artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.

Titoli comunitari
Titoli extracomunitari

PROFESSIONE IN EUROPA

Informazioni relative alla pratica della professione da parte di progettisti italiani nei paesi europei. La sezione riporta informazioni sui singoli paesi, formazione e titoli di studio, modalità d'esercizio professionale, enti e istituzioni di settore, principale legislazione di riferimento.

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PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE-PORTALE INFOMERCATIESTERI

nell’ambito del progetto di Internazionalizzazione, il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha attivato una collaborazione con il portale del Ministero degli Affari Esteri che consente agli operatori di disporre di una panoramica ampia e approfondita di informazioni aggiornate in tempo reale sulle opportunità commerciali e di investimenti,  sulle caratteristiche e criticità dei mercati esteri e nei settori di interesse prioritario.

Le offerte sono consultabili accedendo al portale http://www.infomercatiesteri.it e quindi, tramite la sezione “Settori”, alla pagina “Attività professionali, scientifiche e tecniche”.

Invece, gli Iscritti interessati a ricevere direttamente informazioni sulle gare di progettazione e sugli appalti pubblici o privati a cui poter partecipare singolarmente o con le imprese devono registrarsi al sistema informativo http://www.infomercatiesteri.it

 

COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTI E INGEGNERI

19/01/2021
COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTI E INGEGNERI – PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA Circolare n. 7_78_21 -  Sentenza Consiglio di Stato 7587/2020 – Circolare CNI 656/2020 – Rif. Circ. CNAPPC n. 92 del 27.07.2020

21/10/2020
COMPETENZE ARCHITETTO FIRMA RELAZIONE SISMICA, PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI E RELAZIONE ENERGETICA.
Si pubblica la risposta Prot.: 0001058 del CNAPPC sulle competenze in merito alla relazione sismica e all'impiantistica

27/07/2020
ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO 4133/2020 CHE SOSPENDE LA SENTENZA TAR LAZIO, 25 MAGGIO 2020 N. 170 SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E ARCHITETTI

CIRCOLARE CNAPPC N. 92_755_2020
Oggetto: Circolare CNI 581/2020 “Competenze professionali ingegneri e architetti - sentenza TAR Lazio, 25 maggio 2020 n. 170 - affidamento dei lavori di miglioramento della sicurezza stradale mediante la realizzazione di una rotatoria ed illuminazione di incrocio stradale - progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.” - Ordinanza del Consiglio di Stato 4133/2020 che sospende
l’efficacia della sentenza del Tar Latina.

Con la circolare in oggetto il CNI ha trasmesso a tutti i propri ordini territoriali la recente sentenza del TAR Latina sottolineando che il giudice amministrativo, in tale circostanza ha ribadito l’esclusiva competenza dei professionisti ingegneri riguardo la progettazione delle opere di urbanizzazione primaria. Ha altresì incautamente raccomandato di realizzare la più ampia diffusione della suddetta circolare tra gli enti e le istituzioni presenti nel proprio ambito territoriale nonostante il riferimento fosse una sentenza non definitiva, per di più impugnata al Consiglio di Stato dal Comune di Supino.
A conferma dell’intempestiva azione del CNI si segnala con la presente che con ordinanza 4133/2020 il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del TAR Latina affermando il principio che "non appaiono del tutto destituite di fondatezza le deduzioni del Comune appellante volte ad affermare che, al pari degli ingegneri, sarebbero competenti per il progetto in esame anche gli architetti, atteso che l’intervento ricadrebbe all’interno della perimetrazione urbana"...continua a leggere

14/02/2018
PARERE CNAPPC COMPETENZE PER ATTIVITA' PIANIFICATORIA DIPENDENTI PUBBLICI
Si pubblica la circolare sul parere dato dal CNAPPC in merito alle competenze dei dipendenti pubblici in materia di progettazione pianificatoria.Prot. 189/18 COMPETENZE VARIANTI PRG

 

PARERE CNAPPC SU INSERIMENTO DICITURA PER COPYRIGHT SU ELABORATI PROGETTUALI
Rif. Vs. nota del 3 agosto 2020, prot. n. 950 – inserimento dicitura per copyright su elaborati progettuali.

Con riferimento alla questione prospettata, si fa presente che, a partire dal DL 1/2012 (convertito nella L 27/2012) sussiste l'obbligo di preventivo/contratto scritto, elemento indispensabile in base all'incarico da espletare; in tali ambiti è possibile prevedere apposite
clausole contrattuali, specificando che:
- i documenti di lavoro originali rimangono di proprietà del professionista; egli deve conservarli per 5 anni dalla fine del mandato come originali o in altra forma che si presti alla riproduzione;
- il Committente è autorizzato a riprodurre solo i documenti di sua proprietà o quelli per i quali sia stato autorizzato dal professionista;
- il Professionista è autorizzato a pubblicare la sua opera, tutelando gli interessi del Committente;
- il Professionista ha il diritto di figurare come autore dell’opera in pubblicazioni effettuate dal Committente o da terzi.

Tali clausole sono inserite all'interno dei contratti tipo, presenti da numerosi anni sul sito del CNAPPC all'indirizzo
http://www.awn.it/professione/compensi/disciplinari-dincarico-e-contratti-tipo , e di cui se ne suggerisce l'uso e la massima condivisione tra gli iscritti.

Oltre a ciò, è comunque possibile anche l'inserimento nei progetti della dicitura:
"progetto con diritti di autore disegni soggetti a copyright vietato utilizzare duplicare e cedere a terzi", come rappresentata nel quesito.

DISPOSIZIONI SULL’EQUO COMPENSO – LEGGE 21 APRILE 2023 N 49

Si comunica che è stata pubblicata nella GURI n. 104 del 5 maggio 2023 la L 21 aprile 2023 n 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che entrerà in vigore il prossimo 20 maggio 2023.

Si riportano di seguito in sintesi gli aspetti di particolare interesse

Ai sensi dell’articolo 1 per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti per gli avvocati (DM 10 marzo 2014, n. 55) e per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi in base ai DM previsti dall’art. 9 della L. 27/2012 (DM 140/2012 e DM 17/6/2016)

L'articolo 2 definisce l'ambito di intervento della legge, che si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che hanno ad oggetto, per gli architetti,  le “prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
La disciplina per l’equo compenso è quindi applicabile solo per le prestazioni rese nei confronti della PA e per le partecipate; non viene prevista l'estensione a altri soggetti privati.

L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per tutte le casistiche ivi indicate in questo modo le clausole sono nulle di diritto.
Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore e tenendo conto dell'opera effettivamente prestata.
Per gli Ordini è introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine , che costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata
, potendosi avvalere anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

L'articolo 5 prevede in particolare
a) i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni (comma 3), e si ritiene opportuno iniziare un percorso di aggiornamento in tempi rapidi, essendo rimasti fermi i vigenti criteri ad 11 anni fa, senza alcun tipo di attualizzazione anche in merito a parametri Istat.
b) demanda agli Ordini di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).

L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista. Torna quindi la piena legittimità del visto di congruità in capo agli Ordini, e si suggerisce di rimettere mano al regolamento della Commissione Parcelle dell’ordine, per attualizzarlo ed adeguarlo al testo della L. 49/2023

L'articolo 12, abroga in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani), che dispone l'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.