Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza

Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza

RIDOTTA A DICIOTTO MESI LA DURATA DEL TIROCINIO

Dal 25 marzo 2012 la durata del tirocinio (anche in forma di attività tecnica subordinata) previsto per l'accesso alla professione, non può essere superiore a 18 mesi; in precedenza, come si ricorderà, la durata era di 24 mesi se svolto presso un geometra, un architetto o ingegnere civile, oppure 5 anni di attività tecnica subordinata anche al di fuori di uno studio tecnico professionale.

La riduzione, disposta dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, all'art. 9 comma 6, è da subito efficace anche per tutti coloro che stanno attualmente svolgendo tirocinio (o attività tecnica subordinata), così da essere stata immediatamente già recepita dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stata indetta la sessione 2012 degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra.

Pertanto , a far data dal 25 marzo 2012, allo scadere del nuovo termine dei 18 mesi (come, del resto, allo scadere del precedente termine di 24 mesi), il tirocinio è da considerarsi concluso ad ogni effetto.

La predetta Legge 27/2012, al comma 4 dello stesso articolo 9, prevede altresì che "Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio".

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ALL'ESTERO

Consiglio Nazionale Architetti, P.P. e C:


CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche

Nato nel 1984 su iniziativa della Fondazione Rui, opera sulla base di una convenzione con il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

È il centro italiano della rete Naric (National Academic Recognition Information Centres)

Autorità competenti per il riconoscimento professionale


Ministero della Giustizia:

COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTI, INGEGNERI, GEOMETRI

Comunicato stampa del Consiglio Nazionale

Roma, 22 marzo 2011.

"Siamo soddisfatti per la sentenza della Corte di Cassazione che, limitando lo sconfinamento delle attività dei geometri nelle professioni di architetto e di ingegnere, ristabilisce in modo inequivocabile il principio del rigoroso rispetto delle competenze professionali di ciascun soggetto."

E' il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) alla sentenza 6402 della Cassazione che chiarisce come il geometra possa, da solo, progettare e costruire unicamente "modeste costruzioni civili" senza strutture in cemento armato.

"Competenze professionali, qualità del progetto e della realizzazione delle opere - secondo gli architetti italiani - rappresentano elementi assolutamente imprescindibili e necessari per la tutela e per la sicurezza dell'ambiente e dell'abitare".

"Ribadiamo ancora una volta - conclude il Consiglio Nazionale - la nostra più ferma contrarietà a modifiche e ampliamenti delle competenze professionali che  non siano  realizzati con il coinvolgimento dei rappresentanti delle professioni coinvolte".

LEGGI LA SENTENZA 6402/2011

REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERI E ARCHITETTI

04/02/2010
RD n.2537/1925 - VIGENZA

878-09 COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTI INGEGNERI E GEOMETRI

17/02/2009
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 19292_2009

PROPOSTA DI REVISIONE DIRETTIVE QUALIFICHE PROFESSIONALI (PQD)

03/04/2012
NOTA SULLA REVISIONE DIR.eu 36/2005
Questa nota vuole aggiornare i nostri iscritti su quanto sta succedendo in Europa riguardo la revisione in atto della Direttiva 36/2005 che regola il riconoscimento delle qualifiche professionali all’interno dei Stati membri
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI)
ALLEGATO 1 - DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO

NUOVE PROROGHE CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE 216/11

30/03/2012
Le proroghe contenute nel decreto legge 216/2011 - Convertito con modifiche dalla Legge 24 febbraio 2012, n.14.
CONSULTA LE NUOVE SCADENZE

CODICI DEONTOLOGICI : MODIFICHE APPORTATE DAL D.L.gsl. 01/2012 ALLE NORME IN VIGORE DAL 2009

23/02/2012
LEGGI LA CIRCOLARE 213 DEL 23/02/2012
CONSULTA LE MODIFICHE ALLE NORME DEONTOLAGICHE

DECRETO LEGGE 24/01/2012 - LIBERALIZZAZIONI: COSA CAMBIA PER GLI ARCHITETTI ITALIANI

31/01/2012

Le novità  introdotte, a far data dalla pubblicazione del Decreto, sono particolarmente significative e talvolta non chiare.

Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nell'art. 9:

- le tariffe fino ad oggi vigenti sono abrogate (nonché le disposizioni che ad esse rinviano),

- con decreto del Ministero della Giustizia saranno definiti:
- i parametri per le liquidazioni da parte degli organi giurisdizionali,
- i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi basati sulle tariffe,
-  l'utilizzo di parametri (tariffari) nei contratti dà luogo a nullità  della clausola contrattuale relativa alla determinazione del compenso,
il compenso è pattuito al momento del conferimento dell'incarico  professionale (nella forma di un vero e proprio contratto tra le parti);
- il professionista (nel contratto) dovrà rendere noto al cliente:
- il grado di complessità dell'incarico;
- tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
- i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
-  la misura del compenso potrà essere previamente resa nota al cliente,  anche in forma scritta, se da questi richiesta, sotto forma di  preventivo, e dovrà essere:
- adeguata all'importanza dell'opera;
- pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi di  cui i primi sei potranno essere svolti, previa definizione di apposite  convenzioni (Consigli Nazionali - Ministero dell'Istruzione), in  concomitanza con il corso di studi universitario
- altre convenzioni  (Consigli Nazionali - Ministero della P.A.) potranno regolare lo  svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni.

Poiché  si prevede, al comma 3 del citato articolo, che  l'inottemperanza di quanto sopra descritto costituisca illecito  disciplinare del professionista, il Consiglio Nazionale nella seduta  del 25 gennaio 2012, ha in via d'urgenza adeguato le norme  deontologiche interessate dal provvedimento relative a tutte le figure  professionali (Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista,  Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali, Architetto Iunior e  Pianificatore Territoriale Iunior).

Tali norme verranno quanto prima pubblicate sul sito  internet www.awn.it.

Il Decreto Legge pare non preveda una espressa abrogazione dell'art.  2233 del Codice Civile, mantenendo quindi sia il riferimento al decoro  della professione che il ruolo delle Commissioni parcelle, che potranno  essere comunque interpellate dal magistrato per verificare la congruità  della prestazione, e che, pertanto, rimangono invariate nella loro  finalità istituzionale.

Non essendo espressamente previsto nel testo del Decreto Legge,  appare inoltre ragionevole affermare che le nuove norme non sono da  considerarsi retroattive e che, pertanto, i contratti in essere e le  relative vidimazioni rimangono soggette alla precedente disciplina.

Si informa che il Ministero della Giustizia ha chiarito che le tariffe per i consulenti del giudice rimangono vigenti.

Il provvedimento in vigore ha natura di Decreto Legge e pertanto  dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento entro sessanta giorni  pena la sua decadenza.

In tal senso il Consiglio Nazionale degli Architetti, unitamente alle altre rappresentanze  professionali nazionali, si è immediatamente attivato per una attenta e  più approfondita valutazione del provvedimento finalizzata alla stesura  di necessari e opportuni correttivi.

Si allega un estratto del Decreto Legge Liberalizzazioni contenente  gli articoli di interesse per la professione di Architetto,  Pianificatore, Paesaggista e Conservatore; il testo integrale del  provvedimento potrà essere consultato sul sito www.normativa.it

Estratto DL

AVVISO IMPORTANTE
Si comunica che in ottemperanza al DL 1/2012, a far data dal 24/01/2012, ogni riferimento alla tariffa professionale in contratti di NUOVA stipula tra professionisti e privati o microimprese, dà luogo a NULLITA’ dello stesso.
Pertanto tutti i riferimenti di calcolo presenti nel sito, nei rapporti tra professionisti e privati o microimprese, possono  essere utilizzati solo ed unicamente per determinare il compenso professionale in lavori GIA’ IN ESSERE alla data di entrata in vigore del DL sopra citato.
Le Commissioni Parcelle sarà comunque a disposizione di tutti coloro che, avendo in corso lavori con decorrenza precedente il citato DL, desiderino una consulenza in materia tariffaria.
Si comunica inoltre che la restante documentazione pubblicata nella Sezione Parcelle è in fase di adeguamento in conformità al D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 - Liberalizzazioni.


Sviluppo sito web: Forma Srl - servizi per internet