Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza

Domande di voltura

DOMANDE DI VOLTURE CATASTALI TELEMATICHE. DISMISSIONE SOFTWARE VOLTURA 1.1

DISMISSIONE SOFTWARE VOLTURA 1.1
Prot. 55375 del 21/03/2022

Con provvedimento prot. n. 40468 del 21/02/2021 del Direttore dell’Agenzia è stata attivata la procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”, finalizzata alla predisposizione e alla presentazione delle domande di volture catastali in modalità telematica, presso gli Uffici Provinciali – Territorio già adeguati al nuovo Sistema Integrato Territorio (SIT).
Il paragrafo 2 del citato Provvedimento prevede che il software “Voltura 1.1” sarà manutenuto e reso disponibile sino alla data della sua dismissione, successiva a quella di definitiva estensione a tutti gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle nuove procedure informatiche, realizzate con architettura SIT.
Pertanto, con la presente nota si comunica che a far data dal 1° ottobre 2022 non sarà più consentita la presentazione delle domande di volture predisposte tramite il software “Voltura 1.1”.

 

NUOVE MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VOLTURE CATASTALI TRAMITE LA PROCEDURA INFORMATICA VOLTURA 2.0 TELEMATICA
10/02/2021

Si rende noto che è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 40468 del 10 febbraio 2021, che annuncia il rilascio del nuovo software di aggiornamento “Voltura 2.0 – Telematica”.
Il citato Provvedimento può essere reperito nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione “Provvedimenti”, presente nella home page.
L’implementazione del suddetto software si prefigge l’obiettivo di conseguire le seguenti finalità:

1) semplificare le operazioni di dichiarazione e aggiornamento dei dati, grazie all’accesso controllato e all’utilizzo coerente delle pertinenti informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate;
2) favorire il corretto aggiornamento delle banche dati catastali, tramite l’inserimento di informazioni attendibili, coerenti e verificate, posto che il nuovo software utilizza servizi interattivi che consentono l’interrogazione, in tempo reale, delle informazioni presenti nei database catastali e ipotecari, nonché in Anagrafe Tributaria, utili per la predisposizione del documento di aggiornamento, il controllo dei dati in fase di compilazione e la sua trasmissione;
3) promuovere la compliance fra l’Agenzia e i contribuenti.

Dalla data di emanazione del provvedimento, tutte le domande di volture catastali, presentate attraverso il canale telematico dagli iscritti a categorie professionali abilitate ed afferenti a immobili che ricadono nei territori degli Uffici Provinciali – Territorio già adeguati al nuovo SIT (Sistema Integrato Territorio), dovranno essere predisposte tramite la nuova procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”.

Il software “Voltura 1.1” continuerà, in ogni caso, a essere reso disponibile e mantenuto fino alla data di dismissione, successiva a quella di definitiva estensione a tutti gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia, delle nuove procedure informatiche, realizzate con architettura SIT. Oltre tale data, che verrà resa nota con specifico comunicato, pubblicato sul sito dell’Agenzia, non sarà consentita la presentazione delle domande di volture predisposte tramite la procedura informatica “Voltura 1.1”.

NUOVA MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE VOLTURE CATASTALI TRAMITE“Voltura 2.0 – Telematica”.
10/02/2021

E’ pervenuto dalla Direzione dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento prot. n. 40468/2021, con il quale si forniscono disposizioni riguardo alle nuove modalità per la predisposizione e la presentazione delle domande di vlutra catastali tramite la procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”.

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VOLTURA
29/07/2020

Con riferimento alla nota prot. n. 70753 del 29/07/2020 e, in particolare, a quanto indicato a pagina 2 dell’Allegato 1, si precisa quanto segue.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, “ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali o amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali. Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione. Le domande di volture devono essere presentate nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi”.
Per la riunione di usufrutto, uso o abitazione, a seguito dell’estinzione del diritto stesso per la morte del titolare, non è ora prevista la redazione di uno specifico atto con l’obbligo della registrazione, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Pertanto, la sanzione per mancata o tardiva presentazione delle domande di volture (che va da €15,00 a €61,00, così come specificato nell’allegato alla nota sopra menzionata) non si applica alle domande di volture per riunione di usufrutto, uso o abitazione presentate oltre il suddetto termine di 30 giorni.

 

NOTA PROT. N. 70753 DEL 29/07/2020: Il periodo di emergenza sanitaria ha richiesto una diversa organizzazione delle attività riguardanti le domande di voltura, passando dal front-office fisico (ufficio) al front-office telematico (posta elettronica certificata). Il nuovo sistema di gestione documentale ha evidenziato non poche criticità, segnalate dalle categorie professionali oltre che da reclami presentati dall’utenza.

Nelle ultime settimane è stato attuato un piano di recupero delle situazioni critiche ed è stato elaborato un nuovo modello organizzativo per la gestione dei flussi documentali.
Il nuovo modello prevede due fasi: 1) controlli preliminari; 2) verifiche di merito.

I controlli preliminari riguardano la completezza delle documentazione trasmessa e la verifica delle ricevute di pagamento degli importi dovuti.
Qualora la domanda di voltura non dovesse superare i controlli preliminari, l’ufficio archivierà la richiesta (domanda di voltura non accettata) restituendo tutti i documenti. Il richiedente dovrà trasmettere una nuova domanda completa di tutti i documenti previsti.
Qualora, invece, la domanda di voltura dovesse superare i controlli preliminari, l’ufficio comunicherà al richiedente il numero di protocollo della richiesta (riferimento della pratica).

Dopo la fase dei controlli preliminari, saranno eseguite le verifiche di merito e l’ufficio potrà chiedere eventuali integrazioni, sospendendo la registrazione in banca dati. In quest’ultimo caso, il richiedente dovrà trasmettere le modifiche/integrazioni indicando nell’oggetto il numero di protocollo comunicato dall’ufficio nella prima fase dei controlli preliminari.

Ultimate le verifiche di merito, l’ufficio eseguirà la registrazione in banca dati e trasmetterà le ricevute di registrazione e di pagamento tramite posta elettronica certificata.

In allegato un opuscolo con indicate le modalità di presentazione delle domande di voltura.

 

 

INSERIMENTO DEGLI ARCHITETTI E DEGLI ARCHITETTI IUNIOR TRA I SOGGETTI DA INCLUDERE TRA GLI INCARICATI DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE

09/03/2018

il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 53616 del 9.3.2018 individua, ai soli
fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di volture
catastali, quali soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, anche riuniti in forma
associativa, gli iscritti all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con
il titolo di “Architetto” o “Architetto iunior”.


Rimane comunque fermo il differimento al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di trasmettere
esclusivamente in via telematica le dichiarazioni di successione, come da Provvedimento
della Agenzia delle Entrate n. 305134 del 28 dicembre 2017, differimento resosi necessario a fronte dei ritardi accumulati dalla Agenzia dell'Entrate per l'emanazione dell'allegato provvedimento