03/04/2026
Circolare del CNAPPC n. 33 del 03/04/2026
Si rammenta che il 30 giugno p.v. scadrà il periodo di ravvedimento operoso in cui sarà ancora possibile acquisire per gli iscritti all’Albo i crediti formativi professionali richiesti per il triennio 2023-2025.
Al fine di assicurare la corretta registrazione dei c.f.p. acquisiti sulla piattaforma GCFP, si ritiene utile fornire alcune indicazioni operative.
REGISTRAZIONE C.F.P. TRIENNIO 2023-2025
La registrazione dei c.f.p. relativi al triennio 2023-2025 è ancora in corso e continuerà fino al 30 giugno 2026 per consentire la registrazione di tutte le attività effettuate nel triennio ed in particolar modo nel primo semestre del 2026.
A tale proposito è necessario il supporto ed il contributo di tutti i soggetti (enti terzi, Ordini territoriali, iscritti, CNAPPC) che possono concorrere alla registrazione dei crediti formativi:
- Soggetti terzi: si ricorda che i soggetti terzi ai sensi del punto 6.3.9 delle Linee Guida vigenti hanno 60 giorni di tempo, dallo svolgimento dell’evento, per inserire le attività formative svolte sulla piattaforma GCFP e pertanto, la registrazione dell’attività effettuata entro 30 giugno 2026, terminerà il 29 agosto 2026;
- Ordini territoriali: si invitano gli Ordini a registrare entro il 30 settembre 2026 l'attività formativa svolta fino al 30 giugno 2026;
- Iscritti: gli iscritti possono richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione, il riconoscimento dei c.f.p. relativi alle attività formative ai sensi del punto 6.7 delle Linee Guida vigenti; si invitano, quindi gli iscritti per eventuali invii di tali richieste entro il 31 luglio 2026, in modo da poter concludere le verifiche entro il 28 ottobre 2026;
- CNAPPC: la registrazione delle attività svolte dal CNAPPC sarà in corso fino al 30 giugno 2026, nel caso di mancate registrazioni è suggeribile inviare una comunicazione alla segreteria:segreteria@ordinearchitetti.vi.it per eventuali verifiche.
ATTIVAZIONE DELLA VERIFICA AMMINISTRATIVA IN CONTRADDITTORIO
Come noto, concluso il periodo entro cui gli iscritti possono adempiere all’obbligo formativo, è compito e dovere dell’Ordine attivare il procedimento di verifica amministrativa nel contraddittorio con gli iscritti, finalizzato ad appurare il corretto adempimento di questi rispetto all’obbligo formativo. Infatti, ai sensi del punto 8 delle linee guida 2025 “Procedure di verifica e controllo è previsto che: L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Entro 120 giorni dalla scadenza del triennio formativo, il Consiglio dell’Ordine esplica tutte le procedure per la verifica amministrativa degli adempimenti formativi dei propri iscritti attraverso il contraddittorio. ……..”.
Si rammenta che il TAR Lazio con la sentenza n. 22811/24, passata in giudicato, inviata con circolare n. 164 del 18 dicembre 2024, ha affermato che lo svolgimento della verifica in contraddittorio con gli iscritti della loro posizione formativa, appare coerente con quanto stabilito dall’art. 7 del d.P.R. 137, e che il Consiglio Nazionale, proprio in attuazione dei principi contenuti nella lettera b) del provvedimento di autorizzazione alla delegificazione, ha legittimamente emanato le Linee guida in tema di formazione continua al fine di disciplinare “modalità e condizioni dell’assolvimento dell’obbligo di formazione”, requisiti dei corsi di aggiornamento e valore dei crediti formativi.
Inoltre, il TAR ha avuto modo di specificare che il punto 8 delle Linee Guida non comporta per gli Ordini alcuna nuova funzione “ispettiva” o di “controllo”, trattandosi di attività già loro attribuita dalla legge, avendo le Linee guida solo regolato le modalità del relativo esercizio.
Peraltro, il TAR ha statuito che trattasi di attività “doverosa in quanto rispondente all’esigenza di evitare di trasmettere inutilmente ai Consigli di Disciplina presunte inadempienze formative, tutelando gli iscritti”.
Di conseguenza, ove emergessero degli inadempimenti da parte degli iscritti rispetto all’obbligo di formazione, l’Ordine dovrà consentire all’iscritto di poter presentare eventuali giustificazioni e documentazione e, dopo averle valutate, ritenere l’iscritto adempiente o meno.
ATTIVAZIONE PROCEDURE DISCIPLINARI
Terminato l’inserimento, la registrazione ed il riconoscimento dei cfp, ai sensi del punto 8 delle linee guida 2025 “Procedure di verifica e controllo: …… Al termine dei 120 giorni previsti per la verifica l’Ordine territoriale fornirà al Consiglio di Disciplina il report definitivo dell’attività formativa svolta dagli iscritti che risultano inadempienti”, il Consiglio dell’Ordine, a partire dal 1 novembre 2026, procederà al deferimento degli iscritti inadempienti ai Consigli di disciplina.
A fronte del deferimento, il Consiglio di Disciplina dovrà avviare l'iter disciplinare, assegnando le pratiche ai Collegi, verificando i fatti posti a base della violazione ex art. 44 comma 1 RD 2537/1925, e convocando a tal fine gli iscritti deferiti a mezzo PEC (o altro mezzo idoneo, come una raccomandata AR).
In caso di mancata risposta dell’iscritto o se vi sia motivo a giudizio disciplinare, il Collegio di Disciplina proseguirà l'iter disciplinare ex art. 44 comma 2 e seguenti del RD 2537/1925 applicando le vigenti disposizioni del Codice Deontologico.
