03/11/2025
E’ pervenuta dal Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica - la nota del 22 ottobre 2025, prot. n. 17520, con la quale si forniscono indicazioni in merito all’applicazione del Capitolo G.2.7 del D.M. 3 agosto 2025, in particolare sull’utilizzo delle prove sperimentali.
Nello specifico, la nota riguarda le prove condotte secondo protocolli non standardizzati, che devono essere condivisi con la Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco.
Poiché tale procedura non risulta contemplata nei vigenti regolamenti di prevenzione incendi ed in attesa di una specifica revisione normativa, viene identificato il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) quale modalità amministrativa più idonea ad assicurarne una valutazione preventiva e formalizzata nell’ambito del progetto antincendio.
La nota, poi, definisce gli specifici contenuti della relazione tecnica che deve corredare l’istanza di NOF e le indicazioni che devono essere fornite nei casi di sistemi per la protezione attiva e passiva antincendio delle costruzioni, di analisi chimico-fisiche e termodinamiche e di esodo per gli occupanti.
L’istanza e la relazione tecnica sono trasmessi dal Comando VV.F. alla DCPSTAE, che esprime un parere tecnico a firma del Direttore del Centro Studi ed Esperienze, inviato poi al Comando Competente.
Nel parere sono designati anche i rappresentanti dei Corpo Nazionale incaricati della supervisione delle successive prove.
La documentazione finale delle prove, predisposta dal laboratorio incaricato o dal Professionista Antincendio, deve essere trasmessa sia al Comando che alla DCPSTAE e tenuta in conto dal Comando nella valutazione conclusiva dei progetti per le attività B e C.
