Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza

PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI E NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-CORRETTO UTILIZZO DELLA SEZIONE D NELLE NOTE DI TRASCRIZIONE E DI ISCRIZIONE E NELLE DOMANDE DI ANNOTAZIONE


Si trasmette  la Circolare N. 1/2024, della Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, che fornisce indicazioni operative applicabili al sistema della pubblicità immobiliare a tutela dei diritti in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento al corretto utilizzo della Sezione D della nota presentata al conservatore contenente “eventuali altre informazioni”.

L’esigenza di fornire tali indicazioni nasce dal fatto che nella pubblicità immobiliare il titolo, originale o in copia conforme e liberamente consultabile, potrebbe contenere informazioni ulteriori rispetto a quelle strettamente necessarie, parimenti anche la nota o domanda, può riportare elementi non necessari alla pubblicità immobiliare e liberamente accessibili nel caso delle annotazioni.
Per quanto sopra, si ricorda che attualmente le note sono composte da quattro sezioni:
- sezione A, con i dati del titolo per eseguire la formalità (identificativi dell’atto, autorità emanante…)
- sezione B, con i dati catastali degli immobili
- sezione C, con gli identificativi dei soggetti
- sezione D, relativa a eventuali “altre informazioni, non codificabili nelle precedenti sezioni, ritenute ugualmente necessarie per una compiuta pubblicità immobiliare nonché le informazioni previste ai fini dell’esecuzione della voltura catastale automatica”.

Nelle prime tre sezioni (A, B e C), i dati sono sostanzialmente obbligati, e quindi i dati presenti in dette sezioni possono ritenersi lecitamente indicati anche sotto il profilo della protezione dei dati personali, come descritto nella nota, mentre la sezione D prevede un campo libero utilizzabile per altre informazioni e rimesso nella sua compilazione alle valutazioni effettuate dalla parte richiedente.
Inoltre, nel richiamare principi di “autosufficienza” e “autoresponsabilità” della nota elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza n. 376/2021), l’Agenzia chiarisce che il conservatore, non potendosi opporre all’inserimento dei dati e quindi rifiutarsi all’esecuzione della formalità, non è responsabile del contenuto della nota stessa.
Infine, precisa che le categorie e i soggetti interessati alla predisposizione delle richieste di formalità, dovranno utilizzare la sezione D del modello di nota indicando esclusivamente le informazioni previste o necessarie ai fini di una compiuta pubblicità.